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| Venerdì 14 Maggio 2010 16:28 |
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• Nel lago di Bolsena la navigazione e lo stazionamento sono consentiti ai natanti a vela della lunghezza massima di m 10,00 e ai natanti a motore della lunghezza massima di m 7,50, con tolleranza del 10%, nonché a barche a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità adibite alla pesca professionale, al trasporto passeggeri, alle unità di vigilanza e di soccorso ( art. 6, comma 2). • Tutte le unità alle quali è consentita la navigazione non devono superare la velocità massima di 25 nodi e devono avere motori conformi alle prescrizioni legislative in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori, indicate dalle norme CE e, fatto salvo ogni specifico e perentorio termine di adeguamento assegnato per legge, entro i cinque anni successivi alla data di divieto di commercializzazione del prodotto, dovranno essere sostituiti i motori non conformi o ricadenti nelle tipologie sottoposte a divieto (art. 6, comma 3). • Dal 01 gennaio 2008 è fatto divieto di navigazione nelle acque interne della provincia di Viterbo, per i natanti a motore del tipo "moto d'acqua" o "acquascooters", ferma restando, la prescrizione della patente nautica in capo al conduttore, a prescindere dalla potenza del motore per il periodo ancora consentito e durante il quale sono considerati alla stregua di tutti gli altri natanti a motore (art. 6 comma 4). • Nell'intero perimetro del lago di Bolsena è istituita una fascia di protezione, della larghezza di metri 150 dalla battigia, nella quale è vietata la navigazione a motore (art. 6 comma 5). • Le unità da diporto possono navigare oltre la distanza di cui al comma 5, che può essere raggiunta da riva, esclusivamente attraverso appositi corridoi di lancio, nelle zone destinate alla balneazione e, comunque, dai punti di varo e di alaggio appositamente individuati o autorizzati dai Comuni (art. 6 comma 6). • Nei corridoi di lancio è consentita per le unità a motore, la velocità massima non superiore a 3 nodi (art. 6 comma 8). • E' consentita la navigazione a motore nelle ore notturne, alle imbarcazioni munite di fanali regolamentari o, in mancanza, di luce bianca a 360°, con velocità massima non superiore a 7 nodi (art. 6 comma 9). • La navigazione a motore sul lago di Bolsena è vietata nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, fatta eccezione per le imbarcazioni adibite: • Dal 01 maggio al 30 settembre, è vietata la pesca sportiva da riva, nelle aree destinate alla balneazione e appositamente delimitate (art. 6 comma 11). • Tutte le unità di navigazione devono darela precedenza: • Le unità di navigazione hanno i seguenti obblighi: • Le unità adibite al trasporto passeggeri, devono manovrare in entrata ed in uscita da ormeggi e pontili, al mini
mo consentito dei giri del motore e con scafo dislocante (art. 8 comma 3). • In tutte le acque interne della provincia di Viterbo è vietato scaricare in acqua o sulle sponde, residui di combustione di oli lubrificanti, carburante e qualsiasi altra sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita (art. 9 comma 1). • E' vietato abbandonare nei porti, negli ormeggi e sugli arenili, relitti di unità di navigazione, attrezzature ed oggetti, rifiuti di qualsiasi natura, detriti, ecc. • E' vietato arenare le unità di navigazione, anche non a motore o occupare con arredi la battigia, in modo da recare pregiudizio al passaggio pedonale o agli eventuali mezzi di soccorso (art. 9 comma 3). • Nello svolgere le altre attività subacquee, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: • L'utilizzo di pìccoli natanti a remi o a pedali è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche, da un'ora dopo l'alba al tramonto (art. 12 comma 1). • L'uso delle tavole a vela è consentito solo dijgiomo e con buona visibilità , da un'ora dopo l'alba al tifamonto, fuori delle aree destinate alla balneazione • L'impiego delle tavole a vela è vietato: • Nel periodo compreso tra il 15 settembre e ilf01 maggio dell'anno successivo, è vietato praticare l'uso delle tavole a vela nelle zone occupate da reti fisse oer la pesca professionale (art. 13 comma 5). La balneazione è vietata:
• Da un'ora prima del tramonto è vietato praticare la balneazione fuori delle aree delimitate • Nei porti è vietato: • Gli scivoli utilizzati per le operazioni di alaggio, così come gli accessi alle strutture portuali devono restare liberi e sgombri (art. 18 comma 10). • Ferme restando le norme sanzionatorie già discìplinate per le violazioni della disposizioni legislative sulla navigazione dal R.D. n. 327/42 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs n. 171/05, ogni violazione delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00 (art. 21 comma 2). |
| Ultimo aggiornamento Giovedì 27 Maggio 2010 20:53 |





